MISURE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Venezia -

Nella G.U. n.185 del 10 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n.123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

 

Il provvedimento, entrato in vigore il 25 agosto 2007, presenta due sezioni distinte, la prima (art.1) è una delega al governo affinché, entro nove mesi (prorogabile di ulteriori 3 mesi se il termine per l’emanazione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono il 35 maggio 2008 o successivamente a tale data) adotti uno o più decreti legislativi per il riassetto ed il riordino delle disposizioni attualmente vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la seconda (art.3 – 12) prevede distinte disposizioni, direttamente applicabili, sulle medesime tematiche.

 

I principi ed i criteri generali cui dovrà attenersi il legislatore delegato di particolare rilievo sono:

• Riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, con un sostanziale inasprimento del medesimo;

• Revisione dei requisiti, delle tutele e delle attribuzioni dei soggetti che compongono il sistema di prevenzione aziendale;

• Un sistema di qualificazione delle imprese relativo alla materia in esame;

• Revisione dell’assetto istituzionale di prevenzione che si fondi su una circolazione delle informazioni e che elimini sovrapposizioni degli interventi;razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza;

• Esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico dei lavoratori per l’adozione di misure di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

• Revisione della normativa in materia di appalti, in particolare per il miglioramento della responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore; coordinamento degli interventi di prevenzione; rispetto delle normative indice di idoneità sia per la partecipazione a gare di appalti e subappalti pubblici sia per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al minimo ribasso per garantire le condizioni di tutela dei lavoratori;

• Revisione delle modalità attuative della sorveglianza sanitaria;

• Maggiori tutele in caso di allontanamento dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;

• Strumento di interpello in materia di applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, individuazione del soggetto competente a fornire tempestivamente le risposte.

 

La seconda sezione della legge contempla norme di applicazione immediata .

 

• L’art.2 dispone che l’INAIL possa costituirsi parte civile ed esercitare l’azione di regresso senza dover attendere l’esito del procedimento penale.

• L’art.3 modifica le disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), b), c) e d), gli artt. 7, 18 e 19 del D.lgs 19 settembre 1994, n.626.

• L’art.4 dispone iniziative atte a rendere operativo il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza.

• L’art.5 dispone che il personale ispettivo del ministero del lavoro possa adottare la sanzione della sospensione delle attività a fronte di violazioni: Impiego di personale non risultante tra i lavoratori regolarmente occupati; superamento dei tempi di lavoro (48 ore settimanali medie in un periodo di riferimento di 4 mesi) con conseguente mancato godimento dei tempi di riposo giornalieri (11 ore consecutive ogni 24 ore) o periodi (24 h. ogni sette giorni), purchè le inadempienze siano ripetute; infrazioni gravi e reiterate della disciplina a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La sospensione può essere revocata dallo stesso personale ispettivo a seguito di: regolarizzazione dei lavoratori “assunti” irregolarmente; ripristino delle condizioni sui tempi di lavoro e di riposo; rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza; pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente erogate. L’articolo 5 al comma 6 estende anche al personale ispettivo delle ASL i poteri di sospensione e di revoca dell’attività limitatamente alle violazioni in materia di salute e sicurezza. La revoca del provvedimento di sospensione non influisce sulle applicazioni dell’apparato sanzionatorio penale, civile ed amministrativo in vigore. ( si allega il testo della circolare, sull’argomento, del Ministero del lavoro del 22 agosto 2007, contenete le prime istruzioni al riguardo ed il rinvio a precedenti determinazioni dello stesso dicastero).

• L’art.6 dispone che dal primo settembre 2007, cioè da subito, il personale delle imprese appaltatrici debba essere munito di una tessera di riconoscimento recante la fotografia del lavoratore, le sue generalità e l’indicazione del datore di lavoro.

• L’art.7 amplia i poteri degli organismi paritetici di cui all’art.20 del Dlgs n.626 del 1994.

• L’art. 9 estende la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle ipotesi di omicidio colposo qualora tali eventi risultino commessi con violazione delle norme antifortunistiche o sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

• Gli artt. 10, 11, 12 sono norme sulla concessione di un credito d’imposta per il biennio 2008-2009 a sostegno delle spese per la formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza.