Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6 agosto 2007

OGGETTO: Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

inerente il finanziamento degli oneri di malattia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi informo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007 il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 6 agosto 2007 relativo all’indennità di malattia per i lavoratori addetti al Trasporto Pubblico Locale. In particolare tale decreto quantifica gli importi dovuti alle Aziende aventi titolo e stabilisce le modalità e i criteri di riparto delle somme. Di fatto tal somme coprono per intero i maggiori oneri sostenuti dalle aziende a seguito dei provvedimenti normativi contenuto nel comma 148 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) integrato dall’art.1 comma 3-ter del Decreto Legge 21 febbraio 2005 n.16 convertito nella Legge 22 aprile 2005, n. 58 che hanno modificato quanto in precedenza disposto dall’all. B) al R.D. 8 gennaio 1931 n.148. Tale atto legislativo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale smentisce quanto argomentato, sostenuto e ottenuto con l’accordo del 19 settembre 2005 da ASSTRA dai Confederali e ripropone la necessità di riaprire una vertenza, in ambito di rinnovo del CCNL2008 – 2011, che rimetta mano alle norme contrattuali peggiorative introdotte dal sopra citato accordo del 19 settembre 2005.

 

 

 

Di seguito oltre ad allegare il testo del Decreto del Ministero, sinteticamente vi illustro i contenuti del Decreto medesimo.

 

 

 

L’articolo 1, nel ricordare che la copertura dei maggiori oneri di malattia deriva dai residui dei provvedimenti normativi (Legge n. 47/2004 e Legge n. 58/2005) diretti al finanziamento dei bienni 2002-03 e 2004-05 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stabilisce che tali importi siano utilizzati, ai sensi dell’articolo 1, comma 273, della legge n. 226/2005 (Finanziaria 2006), secondo i criteri e le modalità stabilite nel decreto. Nello specifico, per l’annualità 2005, tali somme coprono per intero i maggiori oneri sostenuti dalla aziende, oneri quantificati, sulla scorta delle istanze fornite dalle aziende stesse beneficiarie, in Euro 58.669.505,97. Tra le aziende beneficiarie del finanziamento non sono ricomprese quelle di competenza delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

 

L’articolo 2 prevede che il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ripartisca tra le aziende aventi titolo, con riferimento all’anno 2005, le predette somme residue secondo il prospetto allegato al Decreto in questione.

 

 

 

L’articolo 3 definisce le modalità operative per la procedura dei rimborsi stabilendo che il Ministero dei Trasporti provveda al trasferimento delle risorse complessive all’Istituito nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale a sua volta erogherà tali somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, secondo le modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, previa verifica della correttezza contributiva e del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle stesse aziende, ai fini dell’eventuale conguaglio.

 

Nel caso in cui si riscontri un’eccedenza delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti all’INPS rispetto a quelle effettivamente erogate dalle aziende, tali somme, che rimarranno disponibili presso l’INPS, sono destinate alla maggior copertura degli oneri relativi agli anni successivi.

 

 

 

L’articolo 4, comma 1, specifica che, per gli anni successivi al 2005, gli importi da erogare è determinato a consuntivo sulla base delle risorse residuate a tale scopo e gli oneri sostenuti dalle aziende. Il comma 2 dispone che le Aziende devono comunicare entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza, gli oneri sostenuti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il comma 3 dispone che a decorrere dall’annualità 2007 le comunicazioni dei dati aziendali dovrà essere fornita, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

testo del Decreto:

 

 

G.U. n. 281 del 3 dicembre 2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 Agosto 2007

Indennita' di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico

locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre

2005, n. 266.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931,n. 148, e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalita' e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di

trattamenti aggiuntivi secondo la contrattazione collettiva di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il quale, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al predetto dell'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 16 del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il secondo periodo dell'art. 1, del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme;

Tenuto conto degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con i quali sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con i quali sono stati istituiti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dei trasporti;

Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle aziende di trasporto pubblico locale delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei maggiori costi derivanti dai predetti oneri contrattuali;

Ritenuto che, per procedere al riparto delle somme eventualmente residuate occorre disporre degli elementi indispensabili concernenti le Aziende interessate attraverso l'acquisizione di schede predisposte a tale scopo;

Visto il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2006, con il quale sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004;

Rilevato che, dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini stabiliti dal predetto comunicato e' stato quantificato un onere pari ad euro 58.669.505,97;

Vista la nota prot. n. 38199 R.U. del 20 aprile 2007, con la quale il Ministero dei trasporti ha comunicato che l'ammontare delle somme residue derivanti dall'applicazione dei richiamati decreti-legge n. 355 del 2003 e n. 16 del 2005 consentono di coprire il predetto onere nell'intera misura sopra determinata;

Preso atto della nota n. 0075904 del 6 giugno 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo interpellato, ha espresso l'avviso che tra le aziende beneficiarie del contributo previsto dalla normativa di cui trattasi non vadano ricomprese le aziende di competenza delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che nella regione Sardegna operano nel comparto del trasporto pubblico locale le Gestioni governative delle ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde cui spetta il contributo in questione in quanto aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato;

Considerato, pertanto, che il maggior onere per le aziende di cui trattasi come sopra individuate, derivante dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311 del 2004, in base agli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, ammonta, per l'anno 2005, ad euro 58.669.505,97;

Considerato altresi' che, sulla scorta dei dati acquisiti, le somme residue come sopra indicate sono sufficienti a coprire interamente i maggiori oneri sostenuti dalle aziende;

Ritenuto di dover stabilire le modalita' e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ravvisata l'opportunita' di adottare un processo erogativo idoneo a semplificare il rimborso delle somme anticipate dalle aziende di trasporto per le indennita' di malattia in argomento, previa individuazione di un organo competente strutturalmente organizzato per assolvere a tale complessa incombenza;

Considerata l'opportunita' di affidare la regolazione finanziaria della predetta indennita' all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa;

Ritenuto di autorizzare l'INPS al versamento delle somme residue, in considerazione della qualita' di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, residuate dall'attuazione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, finalizzate a coprire gli oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai bienni 2002-2003 e 2004-2005 sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato del predetto Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2006, n. 263, ripartisce, tra le aziende aventi titolo, le somme residuate ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2005, secondo il prospetto allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalita' previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma 2 e' subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

4. Le somme trasferite ai sensi del comma 1 che, sulla base del bilancio consuntivo, risultino eventualmente eccedenti rispetto agli importi effettivamente erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale, restano disponibili, a valere sull'evidenza contabile di cui al comma 1, presso l'INPS, per la maggior copertura degli oneri relativi agli anni successivi.

Art. 4.

1. Per gli anni di competenza successivi al 2005, la misura delle somme da erogare e' determinata a consuntivo, sulla base delle somme residuate sul capitolo del Ministero dei trasporti destinate a tale scopo e degli oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4.

2. Per l'anno di competenza 2006, le aziende provvedono a comunicare gli oneri sostenuti entro il 30 settembre 2007, a pena di decadenza, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le modalita' che saranno indicate con apposito avviso sul sito internet del predetto Ministero.

3. A decorrere dall'anno di competenza 2007, le aziende provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di decadenza, secondo le modalita' previste nel comma predetto.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, provvede annualmente a ripartire, tra le aziende aventi titolo, le somme di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalita' di cui al presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro dei trasporti

Bianchi

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 380

04.12.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato 10:42:39

 

 

 IN ALLEGATO PDF LA TABELLA