CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Venezia -

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile u.s. Sono stati pubblicati i Decreti emanati il 7 febbraio 2007 dal Ministero dei Trasporti in attuazione del decreto legislativo 286/2005 che ha recepito la direttiva 2003/59/CE concernente la qualificazione e la formazione periodica degli autisti professionali che guidano gli autobus.

I decreti (sono tre), di cui, per completezza, si può trovare copia nel sito su: ARGOMENTI (leggi Italiane), riguardano l'individuazione degli enti preposti alla formazione iniziale e periodica dei conducenti, il rilascio della carta di qualificazione dei conducenti e la gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

Il Rilascio della carta di qualificazione del conducente viene normato dal secondo dei tre decreti e prevede (art.2 “Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione”) che la carta di qualificazione, rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile del Ministero dei trasporti, può essere data, senza obbligo di frequentazione del corso di qualificazione iniziale e l'esame di cui all'art.17 del d.lgs 286/2005, a conducenti residenti:

a) In Italia titolari, alla data di entrata in vigore del decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD

b) In Italia titolari, alla data di entrata in vigore del decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

c) In altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolari, alla data di entrata in vigore del decreto, della patente delle categorie C, C+E, D. D+E;

 

Le carte di qualificazione rilasciate secondo le disposizioni e le tempistiche dell'art.2 del decreto hanno validità dal;

·          10 settembre 2008 per gli autisti professionali che guidano autobus, da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.;

·          10 settembre 2009 per gli autisti professionali che conducono autoveicoli trasporti merci.

 

L'art. 7 del decreto dispone per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente che, per  il trasporto di persone, può essere rinnovata sino al compimento del 65° anno di età.

 

 

I conducenti che conseguono la patente di guida di tipo C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore del decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi dell'art. 2 (ovvero per documentazione).

 

Il terzo dei decreti riguarda la Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente che dispone specifiche per i casi di cumulo ed azzeramento del punteggio nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il recupero dei punti indicando gli enti autorizzati ad effettuare i corsi per il recupero dei punti (gli stessi autorizzati ad effettuare i corsi di formazione iniziale e periodica).

 

Un dato rilevante di questi decreti è che, previa autorizzazione, i corsi di formazione iniziale e periodica possano essere svolti anche dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro del settore; federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni sopra citate.

 

I corsi di formazione periodica possono essere svolti anche “da aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti non inferiore ad ottanta unità 

 

Quindi è il caso di richiedere alle aziende di attivarsi per avviare i corsi di formazione periodica.