Argomento:

Commento a Sentenza TAR del Lazio

Roma -

Un gruppo di lavoratori dipendenti dell’azienda di trasporti COTRAL SpA ha presentato un’istanza alla medesima azienda per ottenere una copia del Modello CE9 degli anni dal 1990 al 2003 al fine di conoscere le ferie maturate e non godute né retribuite per poter tutelare in via giudiziaria i loro diritti. In pratica per fare causa all’azienda;

 

L’azienda non dà seguito all’istanza;

 

I lavoratori allora hanno presentato un ricorso al TAR;

 

La società COTRAL SpA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo essendo una Società per azioni;

 

La società ha inoltre eccepito il difetto di interesse ad agire poiché i lavoratori potevano formulare la medesima istanza al giudice del lavoro;

 

Questa seconda eccezione non è fondata perché la possibilità di effettuare un’istanza istruttoria al giudice del lavoro non preclude la possibilità di presentare un’istanza di accesso agli atti ex . 241/90;

 

I quesiti posti al TAR sono stati i seguenti:

 

1° quesito: la L. 241/90 si applica a COTRAL SpA in quanto impresa privata?

 

2° quesito: la documentazione richiesta (Modello CE9) rientra nell’ambito applicativo della L. 241/90? In altre parole c’è un diritto ad avere quei determinati documenti?

 

LA RISPOSTA DEL TAR E’ STATA LA SEGUENTE

 

1° quesito: è vero che la COTRAL SpA è un soggetto privato ma poiché rientra tra i gestori di un pubblico servizio in quanto tale ha l’obbligo di fornire, se richiesta ex L. 241/90, i documenti richiesti? L’art. 22 prevede infatti che il diritto di accesso si esercita nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi;

 

La L. n 15/05 che ha in parte modificato la L. 241/90 ha riconfermato infatti che tra i soggetti obbligati di fornire le informazioni richieste rientrano anche le Società che gestiscono pubblici servizi quale certamente e la Soc. COTRAL SpA.

 

2° quesito: gli atti richiesti (Modello CE9) rientravano tra quelli che dovevano essere forniti ex L. 241/90?

 

I ricorrenti hanno chiesto documenti attinenti la propria prestazione lavorativa;

 

La sentenza del TAR del Lazio, richiamandosi ad una sentenza del Consiglio di Stato (n° 4/99) in adunanza plenaria (n.d.r. equiparabile ad una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite), ha indicato, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale, tra gli atti per il quale vige il diritto di accesso, quelli relativi all’organizzazione e alla gestione del servizio e quindi certamente anche tutti quei documenti che riguardavano l’avvenuto o meno godimento delle ferie.