Argomento:

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2006.

Roma -

Come ben sappiamo il decreto legislativo 422/97 prevede all’art. 18, comma 3-bis, un periodo transitorio, un periodo di transitorio, la cui scadenza è stata via via rinviata negli anni. Questo, sino ad oggi, ha reso possibile la prosecuzione degli affidamenti diretti dei servizi. Ora trascorso tale periodo tutti i servizi devono essere affidati esclusivamente tramite gara. 

La scadenza , pur con le modifiche apportate dal decreto indicato dalla legge Finanziaria 2006, è rimasta confermata al 31 dicembre 2006 (salvo per quelle regioni che abbiano recepito la facoltà di proroga di ulteriori due anni  se si realizzano le condizioni previste dal comma 3-ter) e sino ad oggi non vi sono stati, ne sono previsti, ulteriori slittamenti.

Tra l’altro in data odierna, nella riunione del Governo con i capigruppo della maggioranza al senato, diventa concreta l’eventualità di un accordo sul disegno di legge “Lanzillotta” sulla liberalizzazione (messa sul mercato) dei servizi pubblici locali.

Tale scadenza ci impone alcune considerazioni che è opportuno fare.

L'art. 18, comma 3-bis prevede, per le Regioni, la facoltà di mantenere, nel corso del periodo transitorio, gli affidamenti agli attuali gestori ed esercenti i servizi. Le successive modificazioni del comma che stiamo trattando e l’introduzione di ulteriori commi (in particolare il comma 3-quater introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2006) confermano ciò.

Questo comporta che sino alla data indicata dalla legislazione gli enti hanno la facoltà sia di mantenere gli affidamenti in essere quanto di procedere con gare.

L’ultimo periodo del comma 3-bis afferma poi che “trascorso il periodo transitorio tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali).

Questo significa che, fermo restando la sopracitata facoltà, l’obbligo di affidamento dei servizi con gare inizia, per gli enti concedenti, trascorso il periodo di transitorietà e cioè dall’1 gennaio 2007.

Quindi se l’obbligo di affidare i servizi con gara parte dal 1° gennaio 2007, secondo quanto contenuto dal comma 2, lettera a) dell’art. 18 le società che operano in affidamento diretto possono partecipare esclusivamente alla gara che verrà indetta per l’affidamento del servizio di TPL gestito dalle stesse ma non anche a gare per l’affidamento di servizi fuori dal proprio territorio.

Il comma 3-septies del medesimo articolo 18 vieta alle imprese beneficiarie della proroga del periodo transitorio di concorrere sul resto del territorio nazionale, in concreto è affermato il principio della possibilità che gestiscono l’affidamento diretto di concorrere esclusivamente alla propria gara.

 

Quindi il 1° gennaio 2007 è da considerarsi come la data improrogabile per l’avvio del sistema di concorrenza per il mercato e quindi da questa data sorge l’obbligo giuridico per gli enti che concedono i servizi di metterli in gara ma, non essendoci un termine finale per l’adempimento di tale obbligo, è prefigurabile che l’incontro odierno del Governo con i capigruppo della maggioranza del senato cercherà di fissare questo termine finale.

Nel contempo gli enti affidanti, nell’esercizio dei loro poteri di regolazione e programmazione, possono stabilire le tempistiche che intendono darsi per la pubblicazione del bando di gara, l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto.

 

I tempi sono strettissimi mobilitiamoci senza indugio.

Avviamo subito una campagna contro la messa sul mercato del TPL PER LA TUTELA DEI BENI COMUNI E DEGLI INTERESSI GENERALI DEI CITTADINI E LAVORATORI !!