Trattamento Malattia Apprendistato

Venezia -

La Direzione Generale dell'INPS, con il messaggio n. 8615 del 3 aprile 2007 ha diramato chiarimenti in merito al trattamento di malattia dei lavoratori assunti con contratto d'apprendistato dopo quelli già resi noti con circolare INPS n. 43 del 2007.

 

In proposito evidenzio che a rettifica di precedenti interpretazioni, l'Istituto previdenziale, con questo messaggio, ha chiarito che il trattamento di malattia applicabile alla generalità dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato si estende a tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore d'attività e della qualificazione funzionale al cui conseguimento il contratto d'apprendistato è finalizzato.

 

La Direzione Generale dell'INPS ha anche reso noto che con riguardo agli apprendisti ammalatisi nel lasso temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2007 (data d'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 773, della Legge finanziaria per il 2007) ed il 21 febbraio 2007 (data di emanazione della circolare n. 43 del 2007 dell'INPS), il mancato invio della certificazione sanitaria alla sede INPS territorialmente cometente non comporta la decadenza del diritto all'indennità, essendo comunque sufficiente la regolare presentazione della medesima documentazione al datore di lavoro.

 

Sempre nello stesso messaggio l'INPS da una interpretazione favorevole alle aziende relativamente al caso in cui i contratti collettivi di categoria prevedano per la tipologia dei lavoratori apprendisti l'erogazione dei trattamenti di malattia a carico del datore di lavoro e le relative percentuali sono più elevate rispetto a quelle INPS, i relativi improti sono da intendersi come vere e proprie integrazioni, con conseguente possibilità dell'azienda di poter effettuare i necessari conguagli, recuperando dalla percentuale di propria competenza quella normalmente di spettanza dell'INPS. (cosicchè quel poco di buono che potrebbe esserci nei CCNL va a farsi fottere).

 

Per utlimo la nota dell'INPS ribadisce che l'incremento dell'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a decorrere dai periodi di paga maturati dal 1° gennaio 2007) si estende a tutte le casistiche in cui la legislazione fa riferimento alla misura in atto per gli apprendisti.

 

Alla nuova aliquota, secondo l'INPS, comprensiva del contributo di malattia le aziende devono aggiungerela quota a carico dell'apprendista, che ai sensi di quanto stabilito dalla Legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 769) è, dal 1° gennaio 2007, pari al 5,84%.

 

Comunque tale provvedimento previsto dall'INPS è in attesa del decreto interministeriale che deve definire la ripartizione dell'aliquota pertanto ulteriori chiarimenti, circa la questone dell'inclusione o meno del contributo per l'assicurazione INAIL degli apprendisti, nella misura del 10% previsto dalla Legge finanziaria 2007 saranno dati non appena ne avremo notizia.