Argomento:

Visite di controllo personale infortunato

Venezia -

La scrivente ha appreso che la Direzione generale dell’INPS, in attesa di disposizioni del Ministero del Lavoro circa la sussistenza dell’obbligo da parte dell’Istituto di effettuare visite mediche domiciliari di controllo richieste dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori infortunati secondo alcune sentenze della Corte di Cassazione, ha diramato alle sedi locali un messaggio con il quale comunicava che non è opportuno effettuare tali visite domiciliari.

 

In proposito osserva che con l’accordo nazionale 19 settembre 2005 le parti sociali (per le OO.DD.: Asstra – Anav; per le OO.SS.: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL Autoferrotranvieri) hanno convenuto che i lavoratori autoferrotranvieri infortunati hanno gli stessi obblighi di reperibilità (recapito e fasce orarie) nonché lo stesso obbligo di sottoporsi al controllo medico dei dipendenti in malattia.

 

Ciò posto, si evidenzia che:

• Le parti sociali (OO.DD.: Asstra – Anav e OO.SS.: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL Autoferrotranvieri) possono legittimamente sottoscrivere (l’accordo sopracitato) ma tale accordo non implica obblighi da parte di un soggetto terzo l’INPS;

• La posizione assunta dall’INPS è conforme alla sua attività istituzionale e cioè di controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti secondo i criteri del comma 10 dell’articolo 5 del D.L.12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.683 mentre non è suo compito istituzionale attuare controlli per patologie dovute ad infortuni sul lavoro che invece sono di competenza istituzionale dell’INAIL che è l’organo deputato a diagnosticare l’infortunio o la malattia professionale, a prevedere cure ed eventuali risarcimenti e quindi a stabilire le modalità per la disciplia e l’attuazione dei controlli;

• Consentire alle aziende, nello specifico di Asstra e Anav, di poter effettuare i predetti controlli domiciliari o per mezzo INPS ovvero attraverso altre strutture metterebbe in mora il ruolo fondamentale dell’INAIL che è il soggetto deputato a stabilire la sussistenza dell’infortunio, delle malattie professionali, del suo decorso, a stabilire invalidità temporanee o permanenti a stabilire risarcimenti assicurativi di varia natura, a fare inchiesta sugli infortuni;

• L’effettuazione di visite mediche domiciliari di controllo nei confronti dei lavoratori infortunati rappresentano un accanimento ingiustificato, nei confronti di lavoratori che già subiscono una menomazione a causa del loro lavoro, che ha ricadute negative anche sulla sfera della vita extralavorativa.

 

Si sollecita, pertanto, il dicastero in indirizzo a manifestare il proprio parere affinché sia definito in modo chiaro ed inequivocabile che le competenze ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori sono distinte dalle competenze ai fini del controllo sullo stato di infortunio dei lavoratori.

 

Si ringrazia per l’attenzione e con l’occasione si inviano distinti saluti.

 

Il Coordinatore Nazionale

Giampietro Antonini